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Statuto Sociale e documenti dell'Associazione

STATUTO
“Associazione Progetto PienEssere APS”
Associazione di Promozione Sociale

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE 

É costituta un’associazione di promozione sociale “ASSOCIAZIONE PROGETTO PIENESSERE APS” conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni del codice civile che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede legale in Como, ma potrà avere sedi secondarie presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali in altri luoghi. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Como (CO) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 – SCOPO 

L’Associazione non ha fini di lucro.

L’Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Per raggiungere i propri scopi, l’associazione si ispira ai valori ed agli ideali delle antiche tradizioni spirituali per lo sviluppo delle qualità dell’essere. L’associazione mira al miglioramento e allo sviluppo della persona umana. L’associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, inoltre è contraria ad ogni forma di discriminazione, comprese quelle basate sul censo, la religione, l’origine etnica ed il genere di appartenenza.

L’associazione intende esplorare il modo in cui pratiche di consapevolezza provenienti da tali antiche tradizioni possano sostenere il benessere degli operatori della salute e della relazione.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui all’art. 3, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
In particolare, l’Associazione è orientata a realizzare le seguenti attività:
• promuovere il coltivare gli aspetti trascendentali della coscienza che portano in quel campo in cui nessuno subisce l’altro e da cui nasce lo scambio attraverso atti di gentilezza che rendono possibile relazionarsi nella maniera più elevata possibile, moltiplicando le opportunità;
• contribuire all’integrazione delle antiche tradizioni spirituali nel mondo occidentale contemporaneo;
• promuovere l’approfondimento del dialogo fra pensiero orientale e occidentale con un approccio aperto;
• generare campi di contenimento Psico-Spirituali permeati dalle energie del Cuore e sostenuti dalla mente subliminale dove l’approccio contemplativo onora la natura processuale del sé evidenziando la relazione Essere a Essere in connessione con la Sorgente;
• sostenere gli insegnamenti buddhisti e la diffusione del Dharma.
Nell’ambito della propria opera istituzionale l’Associazione pone in essere ogni tipo di iniziativa che sia ritenuta utile al conseguimento dei propri fini e potrà promuovere varie attività, dirette agli associati e non, in particolare:
• Attività culturali:
o convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documenti;
o incontri di meditazione;
o promozione di contatti fra persone, enti ed associazioni, ponendosi come spazio di dialogo e punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati ad un approccio psico-spirituale, trans-personale e trans-culturale.
• Attività di formazione:
o scuole e corsi di formazione e di aggiornamento teorico e/o pratici;
o lezioni, incontri, seminari, corsi e ritiri di meditazione;
• Attività di ricerca:
o promozione della ricerca proponendosi anche come luogo di incontro, e confronto;
o istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
• Attività sociali e di educazione:
o seminari, corsi, incontri di crescita personale;
o attività varie che siano di utilità pubblica, sociale e umanitaria;
• Attività editoriale e d’informazione:
o produzione e diffusione di libri, materiale didattico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e ogni materiale conoscitivo, attraverso varie forme come la stampa (di testi, periodici, dispense etc.), audiovisivi, siti web e ogni altro mezzo idoneo;
o sostegno e organizzazione di tutte le attività necessarie e utili al conseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 107 del 19 maggio 2021.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.
É ammessa l’adesione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
L’associazione potrà aderire a reti associative di cui all’art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Con l’adesione, l’associazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri associati – di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.
L’associazione è costituita per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – SOCI

1. I soci della associazione possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s’impegnano a realizzarli.
2. Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
3. E’ ammessa l’adesione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla stessa. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione. E’ compito del legale rappresentante dell’associazione o di altro socio, delegato dal Consiglio stesso, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
6. Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Le associazioni senza scopo di lucro ed Enti del Terzo Settore che intendano diventare soci dell’associazione dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.
9. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
10. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall’Associazione.
3. Ciascun socio che non partecipi all’amministrazione ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Il socio ha diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell’Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del socio o dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.
4. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo..

ARTICOLO 7 – DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
• per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
• per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale;
• morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto.
• dimissione volontaria.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
• comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
• aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) il Presidente;
d) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del d. Lgs 117/2017;
e) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del d. Lgs 117/2017.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 9 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni Associato in regola con i requisiti richiesti ha diritto ad un solo voto in assemblea.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Potranno prendere parte alle assemblee della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
7. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
9. Le Assemblee si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
• che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
• che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
• che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
11. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 10 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE

1. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, come sopra indicato.
2. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per le modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’Assemblea straordinaria.
4. Per l’Assemblea straordinaria di delibera dello scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 11 – SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

1. La convocazione dell’Assemblea avverrà almeno 8 (otto) giorni prima, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’incontro e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché:
• eleggere i componenti del consiglio direttivo;
• nominare il Segretario generale
• nominare l’organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revoca;
• nominare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revoca;
• deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
• approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
• deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione, o di radiazione di un socio, consentendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
• approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – SVOLGIMENTO ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTARIE

1. Con riferimento alle materie di seguito indicate, l’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell’incontro, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’incontro e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea delibera sulle seguenti materie:
• approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
• scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione e modalità di liquidazione

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 di membri Il Consiglio Direttivo, se non dispone direttamente l’assemblea, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo.
2. L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria della Associazione.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In particolare, tra gli altri compiti:
• amministra l’associazione;
• attua le deliberazioni dell’assemblea;
• predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
• predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
• disciplina l’ammissione degli associati;
• rigetta le domande degli aspiranti associati.
3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
7. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
2. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.
3. Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
h) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l’esercizio della rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo

ARTICOLO 16 – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L’Associazione può nominare l’organo di controllo, il collegio sindacale o il revisore o il sindaco unico nei casi consentiti dalla legge.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria.
Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell’art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria.
3. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

ARTICOLO 18 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 36 del d. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 19 – IL BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione Assembleare.
2. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Associazione lo richiedano.
3. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Se l’Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
5. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.
6. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 20 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 21 – ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) raccolte pubbliche di fondi;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea Generale Ordinaria.

ARTICOLO 22 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

ARTICOLO 24 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci.
2. L’assemblea straordinaria che dispone lo scioglimento dell’associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa delibera dell’Assemblea degli Associati e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 25 – NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le Leggi speciali in materia.

Como, 15/09/2022